Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro  tempore,  per  la
declaratoria della illegittimita costituzionale dell'art. 1, comma 6,
degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione  Liguria  n.
63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010. 
 
                              F a t t o 
 
    In data 30 dicembre 2009 e'  stata  pubblicata,  sul  n.  24  del
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la legge regionale n.  63
del 28 dicembre 2009, con la quale  sono  state  poste  «Disposizioni
collegate alla Legge finanziaria 2010». 
    Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso  «rendere
piu'  efficace  l'azione  amministrativa  nel   conseguimento   degli
obiettivi programmatici di natura  economico-finanziaria»  (cosi'  la
relazione di maggioranza al Consiglio regionale). 
    Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni,  come  meglio  si
andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze  regionali
e sono violative  di  previsioni  costituzionali  e  illegittimamente
invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto  procedere
all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata  la
illegittimita' costituzionale, con  conseguente  annullamento,  sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1.1. - L'art. 1 della legge regionale  Liguria  n.  63/2009,  nel
porre «Disposizioni in materia di attivita' contrattuali  regionali»,
introduce modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5. 
    Ai fini che qui in particolare interessano, con il comma 6,  dopo
l'art. 27 della menzionata Legge regionale n. 5/2008, viene  inserito
l'art. 27-bis - Finanza di progetto -, che testualmente dispone  che:
«1.  La  Regione  promuove  il  concorso  di  capitali  privati  alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto
della normativa comunitaria e statale in materia. 2. Per le opere  di
cui al comma  1,  i  soggetti  che  intendano  promuovere  interventi
realizzabili con capitale privato,  quand'anche  non  previsti  negli
strumenti  di  programmazione,  possono  presentare  uno  studio   di
pre-fattibilita'  finalizzato  ad  illustrare   le   linee   generali
dell'intervento proposto, senza alcun  diritto  al  compenso  per  la
prestazione eseguita o alla realizzazione  dell'intervento  proposto.
3.  Qualora   l'Amministrazione   ritenga   di   pubblico   interesse
l'intervento di cui al comma 2, ha  facolta'  di  ricercare  mediante
procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al
ruolo  di  promotore,  modificando  di  conseguenza   gli   atti   di
programmazione.  4.  La   Giunta   regionale   adotta   con   proprio
provvedimento  linee  guida  in   tema   di   finanza   di   progetto
relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale». 
    Le  norme  ora   richiamate   incidono   illegittimamente   nelle
competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali  nelle
parti che di seguito vengono precisati. 
    1.2 - La legge regionale n. 5/2008,  modificata  dalla  norma  in
discorso  in  parte  qua,  e'  volta  a  disciplinare  le   attivita'
contrattuali regionali in conformita' a quanto previsto dal d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture). Tale normazione statale, richiamata dal comma 2
dell'art. 1 della legge n. 5/2008 quale disciplina integrativa  delle
disposizioni  regionali,   costituisce   norma   interposta   recante
disposizioni vincolanti per la Regione nelle  materie  di  competenza
esclusiva statale, e contiene inoltre  i  principi  fondamentali  che
vincolano la potesta'  normativa  concorrente  delle  Regioni.  Cosi'
dispone l'art.  4  -  Competenze  legislative  di  Stato,  Regioni  e
Province autonome del d.l.gs., il quale in  particolare  precisa,  al
comma 3, che «le Regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo  comma,
della Costituzione, non possono prevedere una disciplina  diversa  da
quella del  presente  codice  in  relazione:  alla  qualificazione  e
selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento,  esclusi  i
profili   di   organizzazione   amministrativa;   ai    criteri    di
aggiudicazione; al subappalto; ai poteri  di  vigilanza  sul  mercato
degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture;   alle   attivita'   di
progettazione  e  ai  piani  di  sicurezza;   alla   stipulazione   e
all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione,
direzione dei lavori,  contabilita'  e  collaudo,  ad  eccezione  dei
profili  di  organizzazione   e   contabilita'   amministrative;   al
contenzioso. Resta  ferma  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  a
disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni  culturali,  i
contratti nel settore della  difesa,  i  contratti  segretati  o  che
esigono particolari misure di sicurezza relativi a  lavori,  servizi,
forniture». 
    1.3. - Come visto, i commi 2 e 3 dell'art.  27-bis  prevedono  la
presentazione  di  uno  studio  di  pre-fattibilita'  per  interventi
realizzabili con capitale privato, non previsti  negli  strumenti  di
programmazione.  Se  l'amministrazione  ritenga  tale   proposta   di
pubblico interesse, ha facolta' di ricercare  mediante  procedura  di
evidenza pubblica i soggetti che intendano  concorrere  al  ruolo  di
promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. 
    Tali previsioni contrastano con gli artt. 4 e 153, del richiamato
d.lgs. n. 163/2006,  il  quale  ultimo  disciplina  espressamente  la
Finanza di progetto, e in special modo con il suo comma 19,  a  mente
del quale «i soggetti in possesso dei requisiti di cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti  di  cui  al  comma  20  possono  presentare  alle
amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo  di  studi  di  fattibilita',
proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o  di  lavori
di pubblica utilita' non presenti nella programmazione  triennale  di
cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di  programmazione  approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte  entro
sei mesi dal loro ricevimento e  possono  adottare,  nell'ambito  dei
propri programmi, gli studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del  proponente  al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne' alla gestione dei relativi servizi.  Qualora  le  amministrazioni
adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni  del
presente articolo». 
    Secondo la normativa statale,  dunque,  per  gli  interventi  non
previsti negli atti di programmazione  triennale  i  privati  possono
presentare  proposte   a   mezzo   di   studi   di   fattibilita'   e
l'Amministrazione e' obbligata a valutare le proposte. 
    Il meccanismo previsto dalla legge regionale elimina l'obbligo di
esame delle proposte da  parte  delle  Amministrazioni  destinatarie;
inoltre introduce una nozione di  studio  di  «pre-fattibilita'»  del
quale non si comprende l'esatta differenza rispetto  allo  studio  di
fattibilita'. Si incide, in tal modo, su una  procedura  di  evidenza
pubblica, che rientra nella competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato. Cio', in particolare, con  riferimento  ai  commi  1  (vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario)  e  2,  dell'art.  117  della
Carta fondamentale,  in  relazione  alla  lettera  e)  (tutela  della
concorrenza), atteso che «la nozione di concorrenza di cui al secondo
comma, lettera e), dell'art. 117 della  Costituzione  «non  puo'  che
riflettere quella operante in ambito comunitario»  (sentenza  n.  401
del 2007)» (cosi', da  ultimo,  Corte  Cost.,  sent.  n.  45  del  12
febbraio 2010). Violata appare infine anche la  sfera  di  competenza
esclusiva contemplata dalle lettere l)  (ordinamento  civile)  ed  m)
(livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili). 
    1.4 - Incostituzionale appare  parimenti  il  comma  4  dell'art.
27-bis per violazione delle medesime norme richiamate al  numero  che
precede con riferimento ai commi 2 e 3. 
    Come in precedenza illustrato, la disposizione che qui si censura
dispone  che  la  Giunta  regionale  possa   adottare   con   proprio
provvedimento  linee  guida  in   tema   di   finanza   di   progetto
relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale. 
    Anche tale previsione incide  illegittimamente  nella  competenza
esclusiva dello Stato. 
    Le linee guida sono  infatti  quelle  contenute  nella  normativa
statale, all'art. 153 del Codice  sopra  riportato,  e  relativamente
alle opere di interesse dell'Amministrazione regionale le linee guida
vanno adottate seguendo la normativa statale di riferimento. 
    In forza della previsione dell'art. 4 del d.lgs. n. 163/06, negli
ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva  dello  Stato,
le Regioni non possono prevedere disciplina diversa dal Codice, e  in
detti ambiti e profili lo Stato  mantiene  potere  regolamentare  per
dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice  in  relazione
ai contratti non solo delle  Amministrazioni  ed  enti  centrali,  ma
anche delle Regioni (cfr., in  tal  senso,  Corte  costituzionale  n.
401/2007, che ribadisce le regole per  i  criteri  di  aggiudicazioni
delle gare precisando  che  le  Regioni  non  possono  stabilire  una
disciplina diversa). Codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 431/2007),  in
applicazione   dei   medesimi   principi    ha    anche    dichiarato
l'illegittimita' di due leggi regionali (la  n.  12  del  2006  della
Regione Campania e la n. 33 del  2006  della  Regione  Abruzzo),  che
dettavano norme  sulla  scelta  del  contraente  difformi  da  quelle
previste dallo Stato. 
    Anche la norma  in  esame,  pertanto,  violando  le  disposizioni
stabilite dal Codice dei contratti  pubblici,  contrasta  con  l'art.
117, comma 2 lett. e) ed l), della Costituzione, che  riservano  alla
competenza esclusiva  dello  Stato  la  tutela  della  concorrenza  e
l'ordinamento civile, nonche' l'art. 117, comma 1 della Costituzione,
il quale prevede che le Regioni esercitano  la  potesta'  legislativa
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    2. - Le restanti disposizioni della legge  regionale  Liguria  n.
63/2009 che qui di seguito si censurano sono inserite nel Titolo  II,
contenente  Disposizioni  diverse.  Sono  tuttavia  unificate   dalla
circostanza di regolamentare diversi aspetti del rapporto  di  lavoro
del personale regionale. 
    2.1.  -  L'art.  4,  Compenso  per  specifiche   responsabilita',
testualmente prevede che «1. Il compenso per l'esercizio  di  compiti
che comportano specifiche  responsabilita',  previsto  dall'art.  17,
comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro  ...
puo' essere corrisposto alla generalita' dei dipendenti di  categoria
B e C a cui e' attribuita  la  responsabilita'  del  procedimento  ai
sensi della vigente normativa. 2. Nell'ambito delle  risorse  per  le
politiche di sviluppo delle risorse umane  e  per  la  produttivita',
previste dal predetto contratto collettivo  nazionale  di  lavoro,  e
sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri  e
le condizioni per l'erogazione  del  compenso,  tenendo  presenti  le
specifiche condizioni organizzative dell'ente». 
    Cosi' disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con  le
disposizioni contenute nel titolo III  (Contrattazione  collettiva  e
rappresentativita'   sindacale)   del   d.lgs.   n.   165/2001,   che
complessivamente  individua  le  procedure  da  seguire  in  sede  di
contrattazione e sancisce  l'obbligo  del  rispetto  della  normativa
contrattuale. Il trattamento economico, infatti, e'  una  delle  voci
che va normata a livello di contrattazione collettiva e non con legge
regionale. 
    La norma in esame, pertanto, violando i  principi  contenuti  nel
d.lgs. n. 165/01 (norma interposta), in particolare  nel  Titolo  III
(art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2,  lett.  1)  della
Costituzione, che  riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi  i  rapporti  di  diritto   privato
regolabili dal Codice civile, tra i quali certamente la  materia  del
rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi. 
    2.2.1. - Il successivo art. 5 della legge  regionale  Liguria  n.
63/2009 introduce Norme per la stabilizzazione del personale precario
della Regione, cosi'  disponendo:  «1.  Per  la  copertura  di  posti
vacanti nella dotazione in organico sono  banditi  concorsi  pubblici
riservati per titoli ed esami per  soggetti  che  siano  in  possesso
contestualmente  dei  seguenti  requisiti:  a)  almeno  un  anno   di
attivita' maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata  in
vigore della presente legge presso la Regione Liguria; b) presenza in
servizio presso la Regione Liguria alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; c) titolarita' di uno dei seguenti rapporti con
la   Regione    Liguria:    contratto    di    somministrazione    di
lavoro; contratto  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa;
contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  In   tale
fattispecie non operano i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94,
lettera b), ultimo periodo della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2008)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni». 
    2.2.2. -  Come  noto,  la  legislazione  statale  in  materia  di
stabilizzazione e' stata di recente profondamente innovata  dall'art.
17, comma 10, del  d.l.  n.  78/2009,  come  modificato  in  sede  di
conversione dalla legge n. 102/2009. 
    Secondo quanto previsto dal comma 10, «nel triennio 2010-2012, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della  programmazione
triennale del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni  e  di  contenimento
della spesa di  personale  secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, e per  le  amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono bandire concorsi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  commi  519  e  558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino al
50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo  scopo
di assicurare un efficace esercizio  delle  funzioni  e  di  tutti  i
servizi  generali  comunali  in  ambiti  territoriali  adeguati,   si
costituiscono in un'unione ai sensi  dell'art.  32  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  fino  al  raggiungimento  di
ventimila abitanti». 
    2.2.3. - Anche nella fattispecie, la disposizione  regionale  che
si impugna illegittimamente incide sulla competenza esclusiva statale
prevedendo un  regime  sostanzialmente  difforme  rispetto  a  quanto
previsto  dalla  norma  interposta  ora  richiamata,   che,   facendo
riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165»,  contempla  nel
proprio ambito di applicazione anche  le  Regioni.  In  tal  modo  la
previsione   regionale,   nella   misura   in   cui   da'    autonoma
regolamentazione a rapporti di lavoro subordinato, non si sottrae  in
primo luogo a  censura  per  violazione  della  competenza  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile e livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili (art. 117, comma 2,  lettere
l) ed m) Cost.). 
    2.2.4. - Va inoltre e  comunque  rilevato  che  le  procedure  di
stabilizzazione sono previste dalla legge statale solo  per  dare  un
assetto definitivo ad originari rapporti a tempo determinato e per il
personale  che  abbia  svolto  attivita'  lavorativa  per  almeno  un
triennio. Diversamente disponendo, la norma regionale  configura  una
modalita' di assunzione riservata, in contrasto  con  i  principi  di
accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 97  della  Costituzione  e
dalla costante giurisprudenza della Corte ecc.ma. 
    2.2.5. - Ancora, sotto ulteriore  profilo,  la  norma  in  esame,
nella parte in cui prevede la  possibilita'  di  stabilizzazione  del
personale con contratto di somministrazione  di  lavoro  nonche'  con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa,  contempla  la
possibilita'  di  espletare  concorsi  riservati  a  personale   gia'
titolare di altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  escluse
dalla normativa statale di riferimento (art.  1,  commi  557  e  558,
legge n.  296/2006;  art.  3,  commi  90  e  94, legge  n.  244/2007;
circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 5/08), che  non
ammette la  stabilizzazione  del  personale  in  servizio  con  forme
contrattuali  di  lavoro  differenti  dal   tempo   determinato.   La
disposizione,   quindi,   contrasta   anche   con   i   principi   di
ragionevolezza,  buon  andamento  ed  imparzialita'  della   pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    2.2.6. - La lett. c),  della  norma  in  esame  stabilisce,  come
visto, che per i contratti lavoro subordinato a tempo determinato non
operano i divieti previsti dall'art. 3, comma 94,  lett.  b),  ultimo
periodo  della legge  n.  244/2007  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
    Anche detta disposizione appare tuttavia lesiva delle prerogative
statali. 
    La norma richiamata  dal  Legislatore  regionale  per  escluderne
l'applicazione, contenuta nella Finanziaria 2008, nel prevedere,  per
quanto qui interessa, che, sentite le organizzazioni sindacali, siano
predisposti dalle Amministrazioni pubbliche menzionate (tra le  quali
rientrano le Regioni) «piani per la progressiva stabilizzazione»  del
personale, espicitamente esclude da  detti  piani  «il  personale  di
diretta   collaborazione   degli   organi    politici    presso    le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del  d.lgs.  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' il  personale
a contratto che svolge compiti di insegnamento  e  di  ricerca  nelle
universita' e negli enti di ricerca». 
    Tali divieti, tuttavia,  non  possono  non  operare  in  caso  di
stabilizzazione, per un evidente insanabile contrasto con i  principi
di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' della
pubblica  Amministrazione  di  cui  agli  articoli  3  e   97   della
Costituzione. Con tali norme costituzionali  la  legge  regionale  n.
69/2009 si pone pertanto in insanabile contrasto. 
    2.2.7. - Va da ultimo osservato che la  generalizzata  previsione
di copertura dei posti vacanti nella dotazione  organica  non  e'  in
linea con gli indirizzi generali posti dallo Stato,  e  da  intendere
quali  principi  fondamentali,  con  la  normativa  in   materia   di
progressivo contenimento delle spese per il personale dipendente. 
    Da cio' consegue, pertanto, anche una violazione  dell'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione  che  contempla  tra   quelle   di
legislazione concorrente la materia del coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    2.3. - L'art.6 della  legge  n.  63/2009  della  Regione  Liguria
disciplina le procedure selettive per la progressione  verticale  nel
sistema di classificazione, statuendo che le procedure «gia'  bandite
entro il 31 gennaio 2010 sono  portate  a  conclusione,  i  candidati
vincitori  sono  riclassificati  e  le  relative   graduatorie   sono
utilizzabili per tutto il periodo di validita' delle stesse  previsto
dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40», e cioe' per tre anni. 
    Tale previsione, che considera tanto le  progressioni  economiche
quanto quelle di carriera, appare in contrasto  con  quanto  previsto
dal recente d.lgs. n. 150/2009. L'art. 23 - Progressioni  economiche,
prevede che queste ultime siano «attribuite in modo selettivo, ad una
quota limitata  di  dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle
competenze professionali ed ai  risultati  individuali  e  collettivi
rilevati dal sistema di valutazione». 
    Il successivo art. 24 - Progressioni di  carriera,  contempla  la
possibilita' di coprire i posti disponibili nella dotazione  organica
con il personale interno limitatamente ad una «riserva non  superiore
al cinquanta per cento». 
    L'articolo   che   si   impugna,   pertanto,   laddove    prevede
genericamente  la  conclusione  delle  procedure  selettive  per   la
progressione verticale, si pone in contrasto con la normativa statale
su richiamata, violando l'art. 117, terzo comma in  riferimento  alla
materia del  coordinamento  della  finanza  pubblica  tra  quelle  di
legislazione concorrente, nonche' in  contrasto  con  i  principi  di
ragionevolezza e di buon andamento ed  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    2.4. - L'art. 7 della legge regionale impugnata pone disposizioni
sulle  trasferte:  «1.  Per  il  personale  in  trasferta  il   tempo
occorrente  per  il  viaggio  e'  utile  ai  fini  del  completamento
dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro  straordinario  per
il personale cui puo' essere corrisposto il relativo compenso». 
    Orbene, l'orario di lavoro, ordinario e straordinario, e' materia
riservata alla contrattazione collettiva. Ne  consegue  un  contrasto
con  le  disposizioni  contenute  nel  titolo   III   (Contrattazione
collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 che
indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e  l'obbligo
del rispetto della normativa contrattuale. 
    La norma in esame, pertanto, contrasta con l'art.  117,  comma  2
lett. l) della Costituzione, che riserva  alla  competenza  esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e,  quindi  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 
    2.5.  -  L'art.  8  della  Legge  qui  impugnata  regolamenta  il
trattamento economico integrativo per il personale  dipendente  dalla
Giunta regionale con  rapporto  di  lavoro  subordinato  in  servizio
presso la sede di Bruxelles, al quale «e'  corrisposta  un'indennita'
di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilita'». 
    Anche la disposizione non si sottrae a censure analoghe a  quelle
formulate ai numeri che precedono. 
    E, invero, gli emolumenti da corrispondere al  personale  debbono
essere espressamente stabiliti  dalle  disposizioni  contrattuali  di
comparto. 
    Ne  consegue,  pertanto,  anche  qui,   un   contrasto   con   le
disposizioni contenute nel titolo III  (Contrattazione  collettiva  e
rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001  che  indica  le
procedure da seguire  in  sede  di  contrattazione  e  l'obbligo  del
rispetto della normativa contrattuale. 
    La disposizione si pone in contrasto  con  l'art.  117,  comma  2
lett. l) della Costituzione, che riserva  alla  competenza  esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e,  quindi  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 
    2.6. - Da ultimo, appare invasivo della competenza statale  anche
l'art. 28 della legge n. 63/2009 della Regione Liguria. 
    Con tale norma il Legislatore regionale  ha  introdotto  svariate
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38  (Testo  unico
delle  norme  in  materia  di  funzionamento  e  di  assegnazione  di
personale  ai  Gruppi  consiliari)  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. 
    Per quanto qui interessa, il comma 10  sostituisce  l'art.  5-bis
della l.r. n. 38/90 -  Disposizioni  comuni  riferite  agli  articoli
precedenti, che oggi quindi dispone, nel testo  cosi'  innovato,  che
«1. Per le finalita' previste dall'art. 5  possono  essere  stipulati
contratti  a  termine  ed  instaurati  rapporti  di   collaborazione,
consulenza o di cui all'art. 409,  n.  3,  del  codice  di  procedura
civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)   e   successive
modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso di deroga ai criteri di cui
agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni,  ferma  restando  la  prevalente  o  esclusiva   natura
fiduciaria  dell'incarico,  si  tiene  conto  dei  seguenti   criteri
alternativi comprovanti la professionalita' del personale individuato
per svolgere le funzioni di cui all'art. 5: a)  il  possesso  di  una
particolare  competenza  derivante  dall'aver   ricoperto   incarichi
istituzionali pluriennali in qualita'  di  parlamentare,  consigliere
regionale,  sindaco,  presidente  di  provincia,   componente   degli
esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri
incarichi di pari o superiore responsabilita'; b) il possesso di  una
particolare professionalita' maturata in incarichi di responsabilita'
o di consulenza coerenti con  le  funzioni  da  svolgere,  di  durata
almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati,  comprese  le
societa', le fondazioni o le associazioni; c) per le sole funzioni di
Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza,  almeno
triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni. 3. Le
disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei
confronti dei dipendenti regionali o dei  dipendenti  di  altri  enti
pubblici  comandati  presso  la  Regione  che  abbiano  richiesto  ed
ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a  tal
fine dalla presente legge; per  i  dipendenti  regionali  i  relativi
periodi di attivita' prestati sono validi ai fini dell'anzianita'  di
servizio e della progressione di carriera. 4. Non trova  applicazione
l'art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11  marzo  2008,  n.  5
(Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)  e  successive
modificazioni  e   integrazioni)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. 5. I rapporti instaurati ai sensi del comma  1  cessano
allo scadere della legislatura in cui  sono  stati  conferiti  ovvero
anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che  ne
ha proposto il conferimento. 6. Il personale di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), e all'art. 5,  fatta  eccezione  per  quello  messo  a
disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza  per  le  loro
Segreterie istituzionali di cui all'art.  4,  comma  1,  puo'  essere
anche scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a  tal  fine
sono collocati in aspettativa senza assegni,  fermo  restando  che  i
relativi  periodi  di  attivita'  prestati  sono   validi   ai   fini
dell'anzianita' di servizio e della progressione di carriera; b)  tra
i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati  presso  la
Regione Liguria, aventi qualifica  funzionale  analoga  a  quella  da
ricoprirsi. 7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del
personale  di   cui   al   comma   6,   il   finanziamento   previsto
rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lettera b), e  dall'art.  5  e'
ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente
della Regione o comandato». 
    Risulta  dunque  oggi  previsto  che  possano  essere   stipulati
contratti  a  termine  ed  instaurati  rapporti  di   collaborazione,
consulenza o di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti  di  agenzia,
di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che
si concretino in una prestazione di opera continuativa e  coordinata,
prevalentemente personale, anche se  non  a  carattere  subordinato),
anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  (norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni    pubbliche)    e    successive
modificazioni e integrazioni. La  normativa  statale  su  richiamata,
tuttavia, dispone espressamente che per le esigenze connesse  con  il
proprio fabbisogno ordinario le  pubbliche  Amministrazioni  assumono
esclusivamente  con  contratti  di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato seguendo le ordinarie procedure di reclutamento  e  che
soltanto per rispondere ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme  contrattuali
flessibili. 
    Cosi' disponendo, dunque, la norma regionale si pone in contrasto
con i principi di eguaglianza nonche' di accesso mediante concorso ai
pubblici uffici e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di
cui agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
consentono  di  stipulare  contratti  a   termine   e   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa, senza  tenere  conto  delle
disposizioni e requisiti fissati dagli artt. 7 e  36  del  d.lgs.  n.
165/2001, norma interposta ai principi posti dalla quale  la  Regione
si deve attenere. 
    Inoltre, la disposizione oggi impugnata viola l'art.  117,  comma
2, lett. 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e,  quindi  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).